Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  

Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali).

Articolo 5.
(Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore).

        1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

        1. Identico.

         1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità.
        2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.         2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «entro il 28 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».
 

        2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5) dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.

         2-ter. All'articolo 71-septies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».
         2-quater. Il decreto di cui all'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è adottato entro il 31 dicembre 2008.
 

Articolo 5-bis.
(Contributo per le imprese editrici).
 

        1. I contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in favore delle imprese che, nell'esercizio


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 in corso alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria superiori a 8 milioni di euro sono ridotti in modo da conseguire una minore spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.